Descrizione
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):
- fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 €, fino a tre rate mensili
- da 500,01 € a 1.000,00 €, fino a sei rate mensili
- da 1.000,01 € a 2.000,00 €, fino dodici rate mensili
- da 2.000,01 € a 4.000,00 €, fino a diciotto rate mensili
- da 4.000,01 € a 6.000,00 € fino a ventiquattro rate mensili
- da 6.000,01 € a 6.000,00 € fino a trentasei rate mensili
- oltre 20.000,00 €, fino a quarantotto rate mensili.
La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.